Rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali, durante il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1950
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per gli aiuti internazionali della somma di lire 2 miliardi e 500.000.000, a rimborso delle spese sostenute da detta Amministrazione, nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1950, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali.
Art. 2
1. Per la gestione dei fondi di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 30 novembre 1950, n. 994.
Art. 3
1. Alla spesa prevista dal precedente art. 1 verra' fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 4 novembre 1951, n. 1196, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (3° provvedimento).
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI