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Sistemazione della previdenza marinara

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni per il personale inscritto alla gestione marittima

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara si intendono stabilite secondo la tabella delle competenze medie allegata alla presente legge in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.

Art. 2

1. L'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, e' modificato come segue:
"Le tabelle delle competenze medie sono soggette a revisione annuale e possono essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale".

Art. 3

1. I contributi previsti dall'art. 16 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificati con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono stabiliti nella seguente misura:

  1. 1) Navi di stazza lorda fino a 300 tonnellate:

    1. a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 16 per cento e per la bassa forza 17 per cento delle competenze medie;

    2. b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 4 per cento e per la bassa forza 3 per cento delle competenze medie.

  2. 2) Navi di stazza lorda, superiore a 300 tonnellate:

    1. a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 30,50 per cento e per la bassa forza 33 per cento delle competenze medie;

    2. b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 9,50 per cento e per la bassa forza 7 per cento delle competenze medie.2

2. Per le persone indicate nel secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, il contributo e' stabilito nella misura del 21 per cento delle competenze medie.

3. Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 5

2. Hanno diritto a pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara:

  1. a) le persone che abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione e 60 anni di eta', se uomini, e 55, se donne;
    se siano stati compiuti 20 anni di navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica, di bordo, la pensione puo' essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione di cui 10 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione puo' essere liquidata a 55 anni;

  2. b) le persone che abbiano compiuto 15 anni di navigazione, di cui uno nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e 60 anni di eta', se uomini, e 55, se donne;

  3. c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione, per qualsiasi causa, qualunque sia la loro eta', purche' abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione oppure almeno 10 anni a condizione che, in questo caso, abbiano compiuto almeno un anno di navigazione nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di invalidita' da parte delle commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773;

  4. d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate.

Art. 6

1. L'art. 22 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e con l'art. 14 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 345, e l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.

2. La misura della pensione e' stabilita in base alla media delle competenze piu' elevate sulle quali l'inscritto ha contribuito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in tre anni di navigazione ed e' costituita dalla somma di tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi di navigazione compiuta in qualsiasi tempo, considerando come un anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

3. Per le pensioni da liquidarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera una navigazione di trenta anni quando quella effettivamente compiuta, con esclusione delle maggiorazioni di cui all'art. 46 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 13 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, art. 15 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sia di almeno 25 anni.

4. In nessun caso la pensione dell'inscritto puo' superare la competenza media, ne', se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio o di malattia in navigazione, a norma del precedente art. 5, ultimo comma, essere inferiore alla meta' della competenza media suddetta.

5. Ferme restando le disposizioni del precedente comma, agli assicurati marittimi che inoltrino la domanda di pensione di vecchiaia dopo trascorso almeno un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima viene maggiorata di un trentesimo della competenza media per ogni anno intero di navigazione sino al 65° anno di eta', se uomini, e 60°, se donne.

6. Il differimento della liquidazione della pensione oltre i limiti dell'eta' pensionabile comporta l'obbligo delle normali contribuzioni globali di cui all'art. 3.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al quarto, comma del presente articolo, la pensione e' aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di eta' non superiore ai 18 anni o anche di eta' superiore purche' inabile al lavoro.

8. Le pensioni di cui sopra sono maggiorate di una aliquota pari a un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione della festivita' natalizia.

Art. 7

1. Per la determinazione della misura delle pensioni, ai sensi del precedente articolo, le competenze sulle quali l'inscritto ha contribuito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno moltiplicate per 70 quelle di importo non superiore a lire 350 mensili, per 65 quelle di importo corrispondente a 400 lire mensili e per 60 quelle di importo di 450 lire mensili e superiori.

2. Con lo stesso procedimento saranno riliquidate le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le pensioni in atto al 31 dicembre 1919 e quelle liquidate dopo tale data, ma in base a competenza media formata esclusivamente o con il concorso delle competenze di cui alla tabella B allegata alla legge 26 ottobre 1919, n. 1936, saranno riliquidate considerando la navigazione compiuta anteriormente al 1 gennaio 1920 come se compiuta a decorrere da detta data.

4. In nessun caso la pensione potra' essere inferiore a lire 96.000
annue, se diretta, e a lire 72.000 annue, se di riversibilita'.2

5. La disposizione del precedente comma non si applica ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

6. Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del precedente e del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sara' apportata alla misura di detto trattamento. A tale fine la pensione predetta sara' considerata unitamente alle altre pensioni ed assegni di cui il pensionato fosse eventualmente titolare a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa.

7. La pensione di invalidita' decorre o dal giorno in cui l'invalidita' stessa viene riconosciuta su domanda dell'interessato, o dalla data in cui l'inscritto viene dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244.

8. La pensione per il coniuge, gli orfani, i genitori ed i collaterali decorre dalla data del decesso dell'inscritto o del pensionato, sempreche' da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'inscritto o del pensionato stesso. In caso diverso la pensione decorre dalla data della domanda.

Art. 8

1. L'inscritto che, al compimento del sessantesimo anno di eta', se uomo, o del cinquantacinquesimo, se donna, possa far valere almeno dieci anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione di una pensione di invalidita', puo' chiedere di continuare a proprio carico il versamento dei contributi comprensivi della quota dell'armatore fino al raggiungimento delle condizioni richieste per il conseguimento della pensione di invalidita' o vecchiaia.

2. Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle competenze sulle quali l'inscritto ha contribuito nell'ultimo anno di navigazione riferite, se si tratta di navigazione compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a quelle corrispondenti della tabella di cui al precedente art. 1 in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.

3. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal compimento dell'eta'.

4. Per gli inscritti che alla data di pubblicazione della presente legge avessero compiuta l'eta' di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne, il termine di sei mesi decorre da tale data.

Art. 9

1. L'art. 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 14 della legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, e' abrogato.

2. Se l'inscritto compie il sessantesimo anno di eta', se uomo, e il cinquantacinquesimo, se donna e non si avvalga della facolta' di cui al precedente art. 8 e anche prima, se sia accertata la inabilita' al lavoro senza che si siano verificate le condizioni stabilite dall'art. 5 per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920 con contribuzione alla Cassa sono considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme della assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni o integrazioni, e cio' anche quando l'inscritto non abbia mai contribuito al fondo della predetta assicurazione.

3. In tal caso si considerano versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti tutti i contributi relativi ai periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920, computabili in base alle tabelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla classe corrispondente alla competenza media maggiorata del 15%.

4. La corrispondente quota di pensione base e' a carico del Fondo di capitalizzazione previsto dal successivo art. 21.

5. Se l'iscritto, il quale possa far valere i contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti per periodi di lavoro a terra, consegue diritto a pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria, gli e' liquidata una quota di pensione supplementare eguale a dodici volte l'importo dei contributi base versati per l'assicurazione obbligatoria riversibile a favore dei superstiti secondo le norme vigenti per la riversibilita' delle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

6. Tale pensione supplementare e' per un quarantacinquesimo a carico del Fondo assicurati obbligatori per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

7. Se l'inscritto raggiunge le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia e i superstiti, puo' ottenere la liquidazione delle due pensioni salvo quanto e' disposto dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

8. Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti non e' in tal caso corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato, di cui all'art. 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 10

1. I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa dopo il 1 luglio 1920 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia, a termine degli articoli 5, 6 e 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ancorche' l'inscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima durante periodi di lavoro a terra.

2. Non potra' tuttavia essere autorizzata la prosecuzione volontaria qualora l'inscritto marittimo abbia raggiunto le condizioni di navigazione, di eta' o di inabilita' alba, navigazione richieste per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

3. L'effettivo trasferimento dei contributi ha luogo al momento della liquidazione della pensione nei casi previsti e secondo le norme stabilite dall'art. 9 della presente legge.

4. Le persone che contribuiscono ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, non possono contemporaneamente contribuire alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

5. Il contributo previsto dal secondo comma dell'art. 3 della presente legge, per le persone di cui al precedente comma, e' a carico del datore di lavoro nei limiti della quota che questi avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.

Titolo II. Disposizioni per il personale inscritto alla gestione speciale