Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con effetto dal 1 gennaio 1958 le pensioni liquidate o da liquidarsi saranno corrisposte prendendo a base, come migliore triennio, le competenze medie indicate dalla legge 25 luglio 1952, n. 915. Tali pensioni cosi' calcolate sono aumentate del 12 per cento.
2. Qualora la pensione riliquidata ai sensi del precedente comma, ed eventualmente integrata ai minimi di cui al successivo articolo 10, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal marittimo e dai suoi superstiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sara' apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sara' corrisposta a titolo di assegno personale.
3. La maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo non si applica a favore dei marittimi la cui pensione sia stata o debba determinarsi, anche solo in parte, sulla base di competenze medie riferibili a periodi posteriori al 31 maggio 1957. In questi casi il trattamento di pensione continua ad essere determinato ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, e dell'articolo 7, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915.
4. Tuttavia, il trattamento di pensione spettante agli iscritti alla "Gestione marittimi", a norma del precedente comma, non puo' essere inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, considerando pero' le competenze afferenti i periodi successivi al 31 maggio 1957 nella stessa misura contemplata dalla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915.
Art. 2
1. Con decorrenza 1 giugno 1957 le competenze medie di cui alla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915, sono sostituite da quelle contenute nella tabella allegata alla presente legge.
Art. 3
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960 lo Stato concorre con un contributo annuo di lire 1.700.000.000 alla spesa sostenuta, dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile nonche' di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione, restando esonerato da qualsiasi onere riferentesi alle prestazioni medesime.2
Art. 4
1. Le anticipazioni di cui all'articolo 23 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e all'articolo 1 della legge 27 novembre 1954, n. 1180, sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, alla quale e' concesso, altresi', a carico del bilancio dello Stato un contributo straordinario di lire 6.400 milioni a regolazione degli oneri ad essa derivanti fino al 30 giugno 1959 per il riconoscimento dei servizi di cui allo articolo precedente.
2. Il contributo straordinario di cui al precedente comma e' erogato in cinque annualita' a cominciare dallo esercizio finanziario 1959-60, di cui la prima di lire 1.700 milioni, la seconda di lire 300 milioni, la terza di lire 2.400 milioni e la quarta e la quinta di lire 1.000 milioni ciascuna.
Art. 5
1. La Cassa nazionale per la previdenza marinara rimborsera' l'anticipazione di lire 1.400 milioni di cui allo articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 725, in ragione di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1961-62.
Art. 6
1. Sono abrogati l'articolo 19 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, l'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 7
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dei contributi previsti dall'articolo 3, comma primo, n. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e' stabilita come segue:
a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 30,50 per cento e per la bassa forza 33 per cento delle competenze medie;
b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 9,50 per cento e per la bassa forza 7 per cento delle competenze medie.
Per gli iscritti indicati dal comma secondo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, il contributo e' fissato, con la decorrenza di cui al primo comma del presente articolo, nella misura del 24 per cento delle competenze medie. Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione marittimi.
Art. 8
1. I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'articolo 14 e al primo comma dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1958, rispettivamente da 39 a 50 volte e da 31 a 50 volte.2
2. Le pensioni liquidate a favore degli iscritti della gestione speciale con decorrenza dal 1 agosto 1952 al 31 dicembre 1956 vengono riliquidate con decorrenza dal 1 gennaio 1958, sulla base delle retribuzioni godute al 1 gennaio 1957 dagli iscritti aventi qualifica e anzianita' di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Qualora la pensione riliquidata ai sensi del primo comma del presente articolo ed eventualmente integrata, ai nuovi minimi di legge, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dall'iscritto o dai suoi superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sara' apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sara' pero', corrisposta a titolo di assegno personale.
4. Le pensioni riliquidate ai sensi dei predetti articoli, al netto dell'eventuale assegno personale di cui sopra, e le pensioni di nuova costituzione vengono maggiorate di un dodicesimo del loro ammontare da corrispondere in occasione della festivita' natalizia.
5. I benefici previsti dai precedenti comma sono concessi ai titolari di pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I limiti di eta' previsti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 11 ottobre 1933, n. 1595, sono aboliti. La modifica derivante alle modalita' di calcolo delle pensioni viene applicata alla pensioni in atto e a quelle di nuova costituzione.
Art. 9
1. A decorrere dal 1 gennaio 1958 i contributi fissati dall'articolo 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella seguente misura:
a) a carico del datore di lavoro il 18,50 per cento della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957;
b) a carico del prestatore di opera 7,50 per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera, precedente.
2. Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione speciale.1
Art. 10
1. I trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma quarto, e dall'articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilita'.
Art. 11
1. L'articolo 22 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e' abrogato.
2. I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilita' temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino gia' coperti di contribuzione, sono riconosciuti utili a tutti gli effetti delle prestazioni a favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara nei limiti e con le condizioni richiesti per tale riconoscimento dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.
3. Per gli iscritti che possano far valere anche contribuzioni nella assicurazione generale obbligatoria, il riconoscimento dei periodi suddetti viene effettuato nella gestione dove risultano raggiunti i prescritti requisiti.
4. Qualora detti requisiti siano raggiunti sia nell'assicurazione generale obbligatoria che in quelli gestiti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, ovvero soltanto cumulando i periodi assicurativi dei diversi fondi, il riconoscimento sara' effettuato in quel Fondo presso il quale sono stati versati i contributi nell'ultimo periodo di lavoro prestato anteriormente alla data di inizio del periodo da riconoscere utile.
5. Per la copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla "Gestione marittimi" sara' annualmente trasferita alla Cassa nazionale per la previdenza marinara una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle Gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato alla Cassa per la generalita' degli iscritti.
6. Detta somma e' devoluta al Fondo di capitalizzazione ed al Fondo di ripartizione delle due Gestioni nelle percentuali stabilite per la contribuzione dall'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 915.
7. I periodi di servizio militare prestati a terra, in tempo di pace, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, sono considerati utili entro i limiti del servizio di leva ai fini del diritto e della misura delle pensioni liquidate dalla "Gestione marittimi" purche':
1) non siano coperti di contribuzione, ovvero non siano stati riconosciuti utili, ai fini di altro trattamento di previdenza;
2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile e, comunque, dopo il 1 luglio 1920;
3) risulti, nell'anno precedente la data d'inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla "Gestione marittimi".