Autorizzazione di spesa per la costruzione dei palazzi di giustizia di Nuoro e Melfi, e per la costruzione di una casa di rieducazione per minorenni in Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire un palazzo di giustizia in Nuoro ed uno in Melfi entro il limite di lire 200 milioni per ciascun edificio.
Art. 2
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire una casa di rieducazione per minorenni in Roma entro il limite di lire 500 milioni.
Art. 3
1. La somma di lire 900 milioni risultante dalla applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1952-1953.
2. Alla copertura dell'onere predetto si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI