Efficacia fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250, continua ad avere efficacia dal 1 luglio 1952 fino al 31 dicembre 1952.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI