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Autorizzazione della spesa di lire 800 milioni per l'esecuzione di lavori marittimi nel porto di Livorno

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 800 milioni, da prelevarsi dal fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la esecuzione di lavori marittimi nel porto di Livorno.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e in quello della entrata, in gestione al momento della pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI