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Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La misura stabilita dalla legge 7 ottobre 1948, n. 1274, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, fiduciari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, che eseguono visite collegiali, e' raddoppiata.

2. Tale compenso per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non puo' superare lire 2800.

Art. 2

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i membri civili rappresentanti l'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra nonche' per il sanitario avente la qualifica di mutilato e invalido per la lotta di liberazione e per il sanitario partigiano combattente, ammessi a far parte delle Commissioni mediche con la legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 13 milioni annui, viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI