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Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia e' affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime, immessi nel territorio di Gorizia in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, in applicazione degli articoli 2 e 11 della legge 1 dicembre 1948, numero 1438.

Art. 2

1. Per far fronte alle spese di impianto e funzionamento del detto servizio e' concesso alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia un contributo annuo a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e fino a quando avra' vigore il regime di zona franca istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438.

2. Tale contributo per l'esercizio 1952-53 e' stabilito nella misura di lire 15 milioni.

3. Per gli esercizi successivi il contributo stesso non potra' superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e in ogni caso non potra' essere maggiore di 10 milioni di lire.

4. Il relativo importo e' determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, in base al rendiconto.

Art. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge sara' fatto fronte con la istituzione di un diritto fisso sui seguenti generi contingentati in misura non superiore a:

  1. 1) lire 5 per chilogrammo per il caffe';

  2. 2) lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;

  3. 3) lire 3 per litro per la birra;

  4. 4) lire 5 per anidro per gli spiriti;

  5. 5) lire 3 per litro per la benzina;

  6. 6) lire 0,5 per litro per gasolio carburante.

2. Tali diritti verranno applicati a decorrere dal 1 luglio 1952 e saranno dovuti fino a quando avra' vigore il regime di zona franca.

3. Essi saranno riscossi nella misura indicata nel primo comma per l'esercizio 1952-53 e nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, nei limiti di cui al predetto comma e in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio.

Art. 4

1. La riscossione dei diritti fissi di cui all'articolo precedente e' fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia all'atto dell'assegnazione dei prodotti e delle materie prime.

2. La Camera deve presentare ogni due mesi alla locale intendenza di finanza un rendiconto dei diritti da riscuotere e di quelli riscossi provvedendo nello stesso tempo a versare l'ammontare di questi ultimi all'Erario dello Stato, con imputazione al relativo capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione della entrata ed a quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1952
EINAUDI
Da GASPERI - CAMPILLI - PELLA - VANONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI