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Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Le disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1950, n. 396, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 gennaio 1952 al 30 giugno 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI