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Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilita' di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della 1ª Giunta Unrra-Casas

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di L. 2.493.750.000 da assegnarsi all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma generale di assistenza Unrra-Casas, 1ª Giunta.

2. Tale somma e' amministrata dalla predetta 1ª Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236.

Art. 2

1. La 1ª Giunta del Casas, entro i limiti numerici fissati dalle tabelle organiche del personale approvate, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato Unrra-Casas, oltre ad assumere personale tecnico con contratto a termine, puo' avvalersi di personale dipendente dello Stato o degli enti pubblici.

2. La 1ª Giunta del Casas puo' ottenere dalla Cassa per il Mezzogiorno la concessione di opere da essa finanziate ai sensi dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI