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Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le maggiori spese derivanti dalla istituzione, avvenuta posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392, di nuovi uffici giudiziari, sono aumentati nella misura sottoindicata i contributi corrisposti ai sottoelencati Comuni in base alla tabella allegata alla suddetta legge:

  1. 1) comune di Caltanissetta, per la istituzione della Corte di appello, da lire 180.000 a lire 220.000;

  2. 2) comune di Lecce, per la istituzione della Corte di appello, da lire 170.000 a lire 200.000;

  3. 3) comune di Perugia, per la istituzione della Corte di appello, da lire 180.000 a lire 200.000;

  4. 4) comune di Potenza, per la istituzione della Corte di appello, da lire 225.000 a lire 240.000;

  5. 5) comune di Reggio Calabria, per la istituzione della Sezione di Corte di appello, da lire 65.000 a lire 145.000 oltre il contributo di lire 5000 per la pretura di Gallina;

  6. 6) comune di Trento, per la istituzione della Corte di appello, da lire 135.000 a lire 180.000;

  7. 7) comune di Acqui, per la istituzione del Tribunale, da lire 12.600 a lire 80.000;

  8. 8) comune di Bassano del Grappa, per la istituzione del Tribunale, da lire 14: 000 a lire 80.000;

  9. 9) comune di Chiavari, per la istituzione del Tribunale, da lire 18.000 a lire 56.000;

  10. 10) comune di Crema, per la istituzione del Tribunale, da lire 26.000 a lire 120.000;

  11. 11) comune di Crotone, per la istituzione del Tribunale, da lire 12.000 a lire 52.000;

  12. 12) comune di Mistretta, per la istituzione del Tribunale, da lire 7500 a lire 40.000;

  13. 13) comune di Mondovi', per la istituzione del Tribunale, da lire 21.000 a lire 68.000;

  14. 14) comune di Orvieto, per la istituzione del Tribunale, da lire 8000 a lire 56.000;

  15. 15) comune di Pinerolo, per la istituzione del Tribunale, da lire 16.000 a lire 80.000;

  16. 16) comune di Sala Consilina, per l'istituzione del Tribunale, da lire 7000 a lire 40.000;

  17. 17) comune di Saluzzo, per l'istituzione del Tribunale, da lire 17.000 a lire 64.000;

  18. 18) comune di San Remo, per l'istituzione del Tribunale, da lire 22.000 a lire 52.000;

  19. 19) comune di Tortona, per l'istituzione del Tribunale, da lire 21.000 a lire 60.000;

  20. 20) comune di Vallo della Lucania, per l'istituzione del Tribunale, da lire 8000 a lire 48.000;

  21. 21) comune di Vasto (gia' Istonio), per l'istituzione del Tribunale, da lire 6500 a lire 48.000;

  22. 22) comune di Voghera, per la istituzione del Tribunale, da lire 10.500 a lire 120.000;

  23. 23) comune di Aiello Calabro; per la istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 4800;

  24. 24) comune di Biancavilla, per la istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 6400;

  25. 25) comune di Cascia, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 8000;

  26. 26) comune di Ceglie Messapico, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 8000;

  27. 27) comune di Cervaro, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 7200;

  28. 28) comune di Dogliani, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 7200;

  29. 29) comune di Gibellina, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 9600;

  30. 30) comune di Giovinazzo, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 6000;

  31. 31) comune di Grimaldi, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 4000;

  32. 32) comune di Mascalucia, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 4800;

  33. 33) comune di Matelica, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 9600;

  34. 34) comune di Oria, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 6400;

  35. 35) comune di Orzinuovi, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 8800;

  36. 36) comune di Poppi, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 5600;

  37. 37) comune di San Fratello, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 6400;

  38. 38) comune di Sant'Agata dei Goti, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 12.000;

  39. 39) comune di Santa Margherita di Belice, per la istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 9600;

  40. 40) comune di Savelli, per l'istituzione della Pretura, da lire 1200 a lire 3200;

  41. 41) comune di Urbania, per l'istituzione della Pretura, da lire 2000 a lire 11.200.

Art. 3

1. Al comune di Soverato, per le spese inerenti al servizio dei locali e dei mobili per la sede distaccata di Pretura, istituita con il decreto legislativo 13 marzo 1950, n. 110, e' assegnato da parte dello Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo fisso nell'ammontare di lire 1200.

Art. 4

1. Gli aumenti di cui all'art. 1 e le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 avranno decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari.

Art. 5

1. Le maggiorazioni, accordate ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, con decreti interministeriali di data posteriore al giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari, saranno corrisposte a tutti i Comuni indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge e calcolate in base all'ammontare dei nuovi contributi come sopra determinati.

Art. 6

1. L'aumento disposto con l'art. 5, comma primo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, si applica anche ai comuni di Carbonia e di Soverato, non compresi nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, ed e' calcolato come per i Comuni elencati nell'art. 1, sull'ammontare dei contributi base fissati nella presente legge.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche per i Comuni indicati nell'art. 1 nei quali sono stati istituiti uffici giudiziari posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Art. 7

1. Per il funzionamento dei tribunali e delle procure della Repubblica istituiti nei comuni di Larino, Lecco, Lucera e Pordenone il contributo dello Stato e' stabilito nella misura seguente: per Larino 60.000; per Lecco 60.000; per Lucera, 60.000; per Pordenone, 60.000.

2. Per il funzionamento delle preture istituite nei comuni di Aidone, Calatafimi e Sogliano al Rubicone il contributo dello Stato e' stabilito nella seguente misura: per Aidone, 7000; per Calatafini, 6000; per Sogliano al Rubicone, 6000.

3. Per il funzionamento della sezione distaccata di pretura nel comune di San Giuseppe Jato il contributo dello Stato e' stabilito in lire 1200.

4. I contributi anzidetti, aumentati ai sensi dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, saranno corrisposti dal 1 luglio 1953.

5. E' abrogata ogni contraria disposizione.

Art. 8

1. Per gli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere di lire 40.289.866 derivante dall'applicazione della presente legge a tutto il 31 dicembre 1951 si fara' fronte per lire 40.000.000 mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 e per lire 289.866, con le somme iscritte al capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo concernente i "contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392".

Art. 9

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI