Modificazioni ad alcune norme ed alla misura di alcune indennita' previste nelle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni e integrazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, e con legge 15 luglio 1949, n. 435, vengono modificate come indicato nell'allegato alla presente legge.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedera' con disponibilita' del proprio bilancio derivanti da economie sulle spese e dagli aumenti dei prodotti del traffico conseguenti all'avvenuta revisione e maggiorazione delle tariffe ferroviarie.
Art. 3
1. Le nuove misure delle competenze accessorie previste nell'allegato alla presente legge sono soggette alle maggiorazioni stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - MALVESTITI -
Visto, il Guardasigilli: ZOLI