diritto.io

Modificazioni ad alcune norme ed alla misura di alcune indennita' previste nelle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni e integrazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedera' con disponibilita' del proprio bilancio derivanti da economie sulle spese e dagli aumenti dei prodotti del traffico conseguenti all'avvenuta revisione e maggiorazione delle tariffe ferroviarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - MALVESTITI -
Visto, il Guardasigilli: ZOLI