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Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere sussidi in ragione del 40 per cento delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del novembre e dicembre 1951 del Po ed affluenti.

2. La misura dei sussidi puo' essere elevata al 50 per cento qualora, nel ripristinare gli argini, si costruiscano - secondo indicazioni date dall'Ufficio del genio civile - chiaviche od altri manufatti idonei a permettere l'allagamento, in caso di piena, delle zone retrostanti.

Art. 2

1. Per la concessione dei sussidi di cui al precedente art. 1 e' autorizzata, per l'esercizio 1952-53, la spesa di lire 500.000.000, da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio 1952-53 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 3

1. La concessione dei sussidi di cui all'art. 1 e' fatta, senza limiti di importo, per lavori da eseguirsi o in corso di esecuzione, od eseguiti successivamente al verificarsi delle alluvioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decreti del presidente del Magistrato alle acque ovvero, su parere del Circolo superiore d'ispezione per il Po, con decreti dei Provveditori regionali alle opere pubbliche.

2. Le domande di concessione devono essere presentate agli Uffici del genio civile, corredate della perizia della spesa strettamente necessaria.

3. Per i lavori gia' eseguiti ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione del sussidio e' subordinata all'accertamento, da parte del Genio civile, delle opere gia' eseguite o tuttora in corso nonche' dell'ammissibilita' delle medesime.

4. Gli argini golenali devono, di massima, essere riparati e ristabiliti nelle condizioni preesistenti e, comunque, ad altezza che, caso per caso, verra' stabilita dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

5. Il sussidio e' pagato in base a certificato di "nulla osta" dell'Ufficio del genio civile il quale; in relazione al progresso dei lavori, determina ciascuna rata nella meta' di quella che spetterebbe al sussidiato. L'altra meta' e' corrisposta a lavori ultimati, dopo accertata la regolare esecuzione dallo stesso Ufficio, purche' l'ultimazione avvenga entro il termine stabilito nel decreto di concessione del sussidio.

Art. 4

1. Alla copertura dell'onere di lire 500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325, sulla emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 10 gennaio 1961.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI