Nuove disposizioni in materia di indennita' per danni alla proprieta' industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini della concessione delle indennita' previste dalla legge 24 novembre 1948, n. 1493, il Ministero del tesoro e' autorizzato a prendere in considerazione documenti integrativi presentati o richiesti anche dopo la scadenza del termine stabilito nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.
Art. 2
1. Nei casi previsti dall'art. 1, lettera b) della legge 24 novembre 1948, n. 1493, l'indennita' in lire di cui al primo comma dello stesso art. 1, e' corrisposta ai cittadini italiani, che ne abbiano fatto richiesta, in conformita' di quanto disposto dal paragrafo 3 dell'art. 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed approvato e reso esecutivo con decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.
2. Ove i canoni od altri compensi o diritti da indennizzare ai sensi del comma precedente siano espressi in dollari, l'indennita' spettante in lire sara' calcolata al cambio, determinato ai sensi delle relative disposizioni legislative, vigente alla data di emanazione del decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, con il quale si dispone il pagamento dell'indennita' stessa.
Art. 3
1. Gli acconti previsti dall'art. 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, potranno essere concessi nella misura ed alle condizioni stabilite all'articolo stesso, indipendentemente dalla prova, da fornire dall'interessato, di averne necessita' per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero.
Art. 4
1. Ove necessario ai fini dell'istruttoria delle domande di indennizzo di cui alla legge 24 novembre 1948, numero 1493, la Commissione prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, puo' disporre che singoli accertamenti, richiesti dalla parte interessata, vengano eseguiti, a spese dell'interessato stesso, il quale all'uopo dovra' depositare la somma che sara' determinata dalla predetta Commissione.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 NOVEMBRE 1954, N. 1129
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - CAMPILLI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI