Proroga della legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, e' prorogata al 31 dicembre 1952.
Art. 2
1. Il contributo previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 387, e' fissato per l'anno 1952 in lire 1500 mensili anziche' in lire 2500 per ogni marittimo imbarcato.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - CAPPA - ZOLI - VANONI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI