Modificazioni alla legge 23 marzo 1952, n. 167, recante autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I.S.I.D.E.R.garantite dallo Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il limite di 23 miliardi di lire di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 167, che autorizza l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ad emettere una o piu' serie di obbligazioni denominate I.R.I.S.I.D.E.R. per il finanziamento del programma di riordinamento e completamento degli impianti siderurgici a ciclo integrale, e' elevato a 63 miliardi di lire.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI