Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952, e' concesso all'Ente nazionale sordomuti un contributo ordinario di lire 375 milioni annui da destinarsi all'assistenza in favore dei sordomuti in attuazione delle finalita' di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e con le modalita' da essa stabilite.
2. L'impiego di detta somma avra' luogo su un piano di erogazione che l'Ente sottoporra' alla approvazione preventiva del Ministero dell'interno.
Art. 2
1. Alla spesa di lire 375 milioni, di cui al precedente art. 1, verra' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1951-52, mediante un corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo. Per l'esercizio finanziario 1952-53 la predetta spesa verra' fronteggiata con una corrispondente aliquota(delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso.
2. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI