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Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'art. 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le domande di contributo prevedute dall'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505, e dall'art. 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nulla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI