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Provvedimenti a favore della citta' di Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3.000.000.000, per gli anni 1952, 1953, 1954, quale concorso dello Stato per gli oneri che detto Comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la citta' di Roma sede della Capitale della Repubblica; contributo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 2

1. La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 55 miliardi, in ragione di 11 miliardi all'anno a partire dal 1 gennaio 1953.

2. I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato.

3. Per i singoli mutui la garanzia sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

4. Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e' autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dalla medesima legge e per le altre quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione all'importanza delle opere stesse, in misura non superiore al 4 per cento.

5. Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente e' autorizzato il limite di impegno annuo di lire 450.000.000 per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57.

6. La somma di lire 78.750.000.000 occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 450.000.000 nell'esercizio 1952-53; di lire 900.000.000 nell'esercizio 1953-54; di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1954-55; di lire 1.800.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 2.250.000.000 dal 1956-57 al 1986-87; di lire 1.800.000.000 nell'esercizio 1987-88; di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1988-89; di lire 900.000.000 nell'esercizio 1989-90 e di lire 450.000.000 nell'esercizio 1990-91.

Art. 3

1. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la costruzione o l'acquisto da enti pubblici, limitatamente ad una spesa non superiore al declino del totale sopra indicato, di edifici universitari in Roma, nonche' per l'arredamento degli edifici stessi, secondo i programmi concordati fra i Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione.

2. La spesa prevista dal presente articolo sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 600.000.000 annui dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1956-57.

Art. 4

1. All'onere di lire 4.050.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvede con il primo provvedimento di variazione degli stati di previsione relativi allo stesso esercizio.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - ALDISIO - SEGNI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI