Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e' autorizzato ad indire ogni anno una giornata per la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori maligni e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie.
2. Il programma relativo e' approvato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il parere di una Commissione nominata dall'Alto Commissario stesso e composta:
a) dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, o un suo rappresentante con funzioni di presidente;
b) dal direttore generale dell'Assistenza pubblica;
c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) da un rappresentante della Croce Rossa italiana;
f) da un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori;
g) da un rappresentante delle Associazioni che assistono i cancerosi.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Art. 2
1. E' in facolta' dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica di affidare, con suo decreto, l'organizzazione e lo svolgimento della giornata prevista dall'art. 1 ad enti particolarmente attrezzati allo scopo, secondo le modalita' da stabilirsi con lo stesso decreto.
2. Gli enti predetti svolgeranno la loro azione sotto la vigilanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica al quale renderanno i conti delle proprie gestioni.
Art. 3
1. I sovraprezzi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni, saranno applicati, compresi i contributi di cui al capoverso dell'art. 13 della legge medesima, in ciascun anno, anche nel lunedi di Pasqua e i proventi relativi saranno devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Art. 4
1. Il ricavato netto della giornata di cui l'art. 1 e l'importo dei sovraprezzi di cui l'art. 3, sono devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, che ne curera' l'impiego per le finalita' indicate nei due articoli predetti, sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e del Ministero dell'interno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI