Fondo nazionale per il soccorso invernale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti con i mezzi finanziari stabiliti nella presente legge o provenienti da altre contribuzioni.
2. La gestione del Fondo suddetto e' affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive da impartire da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 2
1. E' istituito, per ventisei domeniche che saranno ogni anno determinate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, nonche' per i giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie, comprese le manifestazioni sportive, soggetti a diritto erariale, nonche' sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni. La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, e' stabilito come segue:
1) per importi:
2) fino a lire 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5 da lire 101 a lire 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10 da lire 201 a lire 400. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 da lire 401 a lire 800. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60 da lire 801 a lire 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 da lire 1.001 a lire 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . L. 150 da lire 1.501 a lire 2.000 . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 da lire 2.001 a lire 3.000 . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 oltre a lire 3.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500
Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per i concerti, il sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1000 e' stabilito in lire 100. Il sovrapprezzo e' dovuto - con riferimento al prezzo del posto cui si ha diritto - anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuito, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione della presente legge, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative. Gli abbonati, che intervengano agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni nelle giornate per le quali e' prevista l'applicazione del sovrapprezzo di cui sopra, sono tenuti alla corresponsione del sovrapprezzo medesimo nella misura stabilita per il prezzo intero del posto cui l'abbonamento da' diritto. Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovrapprezzo deve essere determinato con l'aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale. I sovrapprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.
Art. 3
1. A favore del Fondo nazionale di soccorso invernale e istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del due per Cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale.
Art. 4
1. I sovrapprezzi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Societa' italiana autori ed editori, nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.
2. La Societa' italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale" dandone notizia al Ministero dell'interno ed a quelli delle finanze e del tesoro.
3. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sara' dalla Societa' suddetta svolto gratuitamente.
Art. 5
1. E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovrapprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casino' da gioco.
2. Detto sovrapprezzo e' dovuto per una volta al giorno dai frequentatori di casino' muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.
3. Le ditte che hanno in gestione i suddetti casino' sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del sovrapprezzo, che e' esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata, al "Fondo nazionale di soccorso invernale", entro otto giorni dalla riscossione.
Art. 6
1. Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale" suddetto un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in dodici domeniche di ciascun anno.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 OTTOBRE 1960, N. 1321.
Il sovrapprezzo predetto e' dovuto nelle seguenti misure:
3. 1ª cl. 2ª cl. 3ª cl. Lire Lire Lire per importi:
1) fino a lire 50............................. 10 10 5
da lire 51 a lire 100.................. 15 15 10
" " 101 " 200.................. 30 25 20
" " 201 " 500.................. 80 60 45
" " 501 " 1.000.................. 150 120 90
" " 1.001 " 2.000.................. 200 180 135
" " 2.001 " 5.000.................. 300 240 1802) oltre a lire 5.000......................... 600 480 360
4. Per i biglietti - collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.
Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero.
Art. 7
1. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare: favore del "Fondo nazionale" medesimo, nelle dodici domeniche da stabilirsi per ciascun anno a norma dell'articolo precedente, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi in ferro vie, filovie, autolinee, funivie, seggiovie, tranvie, funicolari e servizi di navigazione interna, esclusi i servizi urbani.
Il sovrapprezzo predetto e dovuto nelle seguenti misure:
2. 1ª e 2ª cl. 3ª cl.
Lire Lire
per importi: - -
fino a lire 50................................ 10 5
da lire 51 a lire 100..................... 15 10
" " 101 " 200..................... 25 20
" " 201 " 500..................... 60 45
" " 501 " 1.000..................... 120 90
" " 1.001 " 2.000..................... 180 135
oltre a lire 2.000............................ 240 180
Art. 8
1. I sovrapprezzi di cui agli articoli 6 e 7, nella misura minima di
lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto gratuito od a riduzione, ad eccezione dei mutilati e invalidi di guerra e di quelli del lavoro, nonche' dei mutilati civili per eventi bellici.
2. L'importo dei sovrapprezzi, per le singole categorie, e le
modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.
Art. 9
1. Le Aziende statali o private esercenti di autostrade debbono applicare a favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per il transito di automezzi per il trasporto di persone sulle, autostrade per dodici domeniche di ciascun anno.
2. Il sovraprezzo anzidetto e' dovuto nella seguente misura:
1) per importi fino a................ L. 200 L. 50
" " da L. 201 a " 500 " 100
" " " " 501 " " 1.000 " 200
" " " " 1.001 " " 2.000 " 350
" " oltre ....... " 2.000 " 500
Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i veicoli appartenenti al Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede, nonche' a cittadini di Stati esteri. Sono altresi' esclusi dall'applicazione del sovraprezzo gli automezzi per il trasporto di persone adibite a servizi di linea. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contributi previsti dall'articolo 13 della presente legge, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 190, e dall'articolo unico della, legge 29 marzo 1957, n. 224.
Art. 10
1. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto extra-urbani, cui e' fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi previsti dalla presente legge, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al "Fondo nazionale di soccorso invernale".
2. Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovrapprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo, a favore del Fondo suddetto.
Art. 11
1. Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" e' affidato ad una o piu' aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi d'intesa con il Ministero del tesoro.