Autorizzazione di spesa per costruzioni edili e per l'acquisto e l'impianto di capannoni metallici per il collocamento di apparecchiature, fornite dall'E.R.P., per la revisione ed il controllo di autoveicoli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A carico del bilancio del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52 e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni in aggiunta a quella autorizzata con la legge 21 novembre 1950, n. 1008, per costruzioni edili e per l'acquisto e l'impianto di capannoni metallici occorrenti per il collocamento di apparecchiature, fornite dall'E.R.P., per la revisione ed il controllo degli autoveicoli.
Art. 2
1. All'onere di lire 50 milioni di cui al precedente articolo sara' fatto fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio derivanti dalla esecuzione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI