Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'anno 1952, a favore dei Comuni e delle Province che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti agli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di otto miliardi, e puo' essere autorizzata la assunzione di mutui da parte degli enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.
2. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.
3. Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.
4. Per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere altresi' utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513 e 24 giugno 1952, n. 663, nonche' le eventuali rimanenze sui fondi assegnati per l'integrazione temporanea riguardante l'anno 1952, prevista dall'art. 2 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
Art. 2
1. I Comuni e le Province che potranno essere ammessi al beneficio del contributo debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:
a) Comuni e Province che hanno fruito dell'integrazione statale in almeno tre degli anni del quinquennio 1947-1951 e che applicano dal 1 gennaio 1952 supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali alla imposta sui redditi agrari in misura non inferiore al 150 per cento;
b) Comuni e Province per i quali il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire 200;
c) Comuni e Province per i quali le entrate effettive di bilancio non raggiungono, comprese le supercontribuzioni definitivamente approvate dai competenti organi tutori, in misura non inferiore al 150 per cento, alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali alla imposta sui redditi agrari, l'80 per cento delle somme necessarie a coprire le spese obbligatorie.
Art. 3
1. I Comuni e le Province che, non rientrando nelle categorie previste dall'art. 2, non riescono a pareggiare il bilancio, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.
Art. 4
1. E' in facolta' dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre in qualsiasi tempo accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari per determinare le cause della situazione economico-finanziaria degli enti stessi e per seguirne la gestione.
2. La concessione del contributo in capitale o dei mutui per l'anno 1952 puo' essere subordinata all'adozione, da parte degli enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo.
Art. 5
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Amministrazioni provinciali e comunali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, le quali fruiscono delle particolari provvidenze recate dalla legge 23 marzo 1952, n. 633.
2. Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci, le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.
Art. 6
1. La spesa di otto miliardi, prevista dall'art. 1 della presente legge, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verra' fronteggiata a carico dell'esercizio 1952-1953, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario suddetto.
Art. 7
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farli osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI