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Nuove tabelle organiche del personale del gruppo C e subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I posti del ruolo del personale di gruppo C dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, sono stabiliti in 3450 unita', di cui 2820 attribuiti al quadro I e 630 al quadro II del citato ruolo di gruppo C.

Art. 3

1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a bandire periodicamente concorsi per un numero di posti di ruolo di gruppo C determinato sommando le vacanze esistenti nei ruoli all'atto del bando di concorso, alle vacanze che si prevede possano verificarsi nell'anno immediatamente successivo.

2. I vincitori dei concorsi per posti non ancora vacanti all'atto dell'espletamento del concorso conseguiranno la nomina, in ordine di graduatoria, dalla data dell'effettivo verificarsi delle vacanze dei posti stessi.

3. La facolta' stabilita dai precedenti commi di utilizzare anche le vacanze prevedibili dell'anno immediatamente successivo puo' essere esercitata per non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. I posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nel grado iniziale del ruolo di gruppo C (quadri I e II) della Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno messi a concorso per titoli e per esami fra il personale fornito del prescritto titolo di studio, che alla data, di entrata in vigore della legge stessa, disimpegni alle dipendenze dell'Azienda da almeno un anno mansioni non inferiori a quelle di gruppo C.

2. I posti che non vengano coperti con il concorso suddetto potranno essere messi a concorso, con le stesse modalita', non oltre sei mesi dall'espletamento del primo concorso, fra il personale gia' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale, successivamente, ma non oltre il predetto termine di sui mesi, venga a trovarsi in possesso dei requisiti di cui il primo comma.

3. Ai predetti concorsi possono altresi' prendere parte coloro che alle date stabilite dai precedenti commi abbiano per almeno un anno partecipato con profitto ai corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti o per allievi meccanici, istituiti dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni presso i servizi della Azienda suddetta, e siano forniti del prescritto titolo di studio.

Art. 5

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici fa fronte con i mezzi del proprio bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI