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Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America, effettuato dall'Amministrazione delle poste italiane dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, a seguito della destinazione (sul fondo lire) della somma 2,5 miliardi di lire a favore del bilancio del Ministero dei lavori pubblici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il rimborso all'Amministrazione delle poste della spesa di trasporto in Italia dei pacchi dono U.S.A. che, ai sensi dell'ultima parte del n. 2 lettera b) delle note del 26 novembre 1948 scambiate fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Roma, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174, doveva essere effettuato mediante prelievo dal "Fondo speciale (fondo lire)" di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, e' assunto a carico del bilancio dello Stato per il periodo dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1951.

2. A titolo di rimborso forfetario della spesa sostenuta, il Ministero del tesoro corrispondera' all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un contributo di lire 2,5 miliardi.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 1 sara' provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI