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Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1951.

2. Le spese di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 255 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1953-54 e 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI PELLA - PACCIARDI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI