Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il funzionamento dell'Ufficio per il ricupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949, n. 82, e' prorogato fino al 31 dicembre 1954.
2. L'Ufficio di cui al comma precedente dispone dei mezzi personali e del materiale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385.
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1951.
2. Le spese di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 255 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1953-54 e 1954-55.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI PELLA - PACCIARDI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI