Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura e dei funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alla Corte di cassazione ed alle Corti di appello
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le tabelle A, B ed E, allegate al decreto legislativo 30 agosto 1951, n. 757, sono sostituite dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.
Art. 2
1. Ai magistrati che, per effetto della riduzione dell'organico degli uffici indicati nella tabella B, allegata alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte, giusta l'art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, e' attribuita l'intera indennita' di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.
Art. 3
1. La presente legge avra' completa attuazione non oltre il 1 novembre 1953.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 22 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI