diritto.io

Proroga al 31 ottobre 1953 del termine stabilito con la legge 28 giugno 1953, n. 462, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1953=54

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54, gia' autorizzato fino al 31 agosto 1953 con la legge 28 giugno 1953, n. 462, e' ulteriormente consentito fino ai 31 ottobre 1953, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 19 agosto 1953.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 settembre 1953.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Madonna di Campiglio, addi' 30 agosto 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA