Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 il contributo ordinario, concesso con la legge 7 dicembre 1951, n. 1371, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, e' elevato da lire 960.000.000 a lire 1.440.000.000 annue.
Art. 2
1. Al maggior onere derivante dalla presente legge verra' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante utilizzo, per lire 480.000.000 del "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio del Ministero del tesoro.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 4 novembre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA