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Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 il contributo ordinario, concesso con la legge 7 dicembre 1951, n. 1371, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, e' elevato da lire 960.000.000 a lire 1.440.000.000 annue.

Art. 2

1. Al maggior onere derivante dalla presente legge verra' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante utilizzo, per lire 480.000.000 del "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 4 novembre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA