diritto.io

Utilizzazione del limite di impegno di cui all'art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - MERLIN - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA