Concessione al Consorzio del porto di Brindisi di un contributo di lire 250 milioni nella spesa per la esecuzione di opere di prima sistemazione dei servizi generali secondo le disposizioni della legge 4 novembre 1951, n. 1295
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere al Consorzio del porto di Brindisi un contributo di lire 250.000.000 nella spesa di lire 410.000.000, ritenuta necessaria per la esecuzione delle opere di prima sistemazione dei servizi generali previsti dalla legge 4 novembre 1951, n. 1295.
2. La spesa di lire 250.000.000 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 2
1. All'Ufficio del genio civile di Brindisi e' demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.
2. Il collaudo delle opere stesse sara' eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
Art. 3
1. Il contributo di cui al precedente art. 1 sara' di volta in volta erogato in base all'importo degli stati di avanzamento dei lavori approvati dall'Ufficio del genio civile di Brindisi.
2. Nell'importo delle opere da realizzarsi si intende compresa la somma per le espropriazioni, a mente della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che si renderanno necessarie per l'attuazione della citata legge 4 novembre 1951, n. 1295.
3. Per detta somma il provvedimento del prefetto che ordina il deposito delle indennita' alla Cassa depositi e prestiti o quello della autorita' giudiziaria competente che autorizza il pagamento diretto delle indennita' di espropriazione, terra' luogo, ai fini della erogazione del contributo, degli stati di avanzamento dei lavori.
Art. 4
1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' per lire 150 milioni con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 e per lire 100 milioni con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1953-54.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1953
EINAUDI
MERLIN - GAVA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA