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Facolta' di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I magistrati di appello gia' trattenuti, nelle funzioni di magistrato di Tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452, possono essere ancora trattenuti, con il loro consenso, nelle stesse funzioni, presso uffici giudiziari dello stesso distretto di Tribunale, con effetto dal 4 agosto 1953 e fino al 30 giugno 1955, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - AZARA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA