Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la corresponsione agli ufficiali, al sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, salvo il recupero degli assegni o quote di assegni non spettanti al personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.
Art. 2
1. Alla spesa di cui al precedente art. 1 dell'importo complessivo di lire 1.067.393.998, si, fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - AZARA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA