Concessione alla Valle d'Aosta di acconti sulle quote di proventi erariali, per gli anni 1951, 1952 e 1953
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge,
Art. 1
1. In attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, previsto dai terzo comma dell'art. 50 dello Statuto speciale adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' autorizzata la concessione a detta Regione di un acconto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1951, 1952 e 1953 sulle quote di proventi erariali che, per tali anni, saranno attribuite alla Regione medesima.
Art. 2
1. All'onere complessivo di lire 1500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto, per l'importo di lire un miliardo afferente agli anni 1951 e 1952, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151, e per i restanti 500 milioni relativi all'anno 1953, con quota parte del fondo speciale inscritto al capitolo 487 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO