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Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, e con legge 15 luglio 1949, n. 435, sono sostituiti dai seguenti:

2. Art. 30. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per tutto l'anno nella misura di lire 24 giornaliere.
Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in localita' di malaria grave, la detta indennita' e' integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente.
Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.
Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi percepisca gia' l'indennita' di malaria".
Art. 31. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonche' per quelli di assenza che sia dovuta:
a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando e' corrisposto in tutto o in parte lo stipendio;
b) ad aspettativa per ragioni di salute;
c) a riposo settimanale e a festivita' infrasettimanali;
d) a congedo ordinario.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) non spetta l'indennita', quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica".
Art. 32. - "Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei, treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in localita' salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversino localita' malariche, e' corrisposta la sola indennita' giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30".

Art. 2

1. Il nuovo trattamento di indennita' di malaria risultante dall'art. 1 decorre dal 1 dicembre 1950.

Art. 3

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3, 9 e 12 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO