Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni della legge 4 dicembre 1952, n. 1906, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1952-1953.
Art. 2
1. Il termine del 30 aprile 1954, di cui all'art. 2 della legge predetta, e' prorogato al 30 aprile 1955.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - DI PIETRO - MARTINO - GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO