Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La tassa di rilascio e la tassa annuale di cui all'art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128, dovute sulla concessione, tanto provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte:
1) ad un quarto per la concessione di autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana e per la concessione di autoservizi di gran turismo qualunque sia la durata;
2) ad un terzo per la concessione di autoservizi ordinari aventi carattere stagionale e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia limitata ad un periodo non superiore a quattro mesi;
3) ad un dodicesimo qualora gli autoservizi di cui al precedente capoverso abbiano frequenza non superiore a due giorni alla settimana.
2. Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.
Art. 2
1. Per la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio o per studenti la tassa di concessione governativa prevista dall'art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128, e' dovuta, per ciascun anno di validita' della concessione, nella misura di lire 1000.
2. Per la concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze, la tassa di concessione governativa prevista dal succitato art. 8, e' dovuta nella misura di lire 1000 per il primo giorno di validita' e di lire 500 per ogni giorno di ulteriore validita'.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1953.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO