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Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I numeri 22, 25, 28, 42, 43, 78, 87, 93, 114, 183, 205, 209 e 210 della tabella allegata A alla legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----1

Art. 2

1. Le aliquote di tasse di concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono aumentate in ragione della meta':

2. 52 (Licenza porto fucile).

3. 54 (Licenza caccia).

4. 66 (Licenza fabbricazione esplosivi),
67 (Licenza fabbricazioni polveri).

5. 68 (Licenza deposito polveri piriche od esplosivi).

6. 69 (Licenza deposito polveri senza fumo).

7. 74 (Autorizzazione industria gas tossici).

8. 77 (Licenza apertura teatri).

9. 79 (Licenza accademie e trattenimenti vari).

10. 81 (Licenza apertura circoli o scuole da ballo).

11. 83 (Nulla osta per pellicole cinematografiche).

12. 84 (Lettura e revisione copioni).

13. 85 (Licenza vendita bevande alcooliche).

14. 92 (Licenza arti tipografiche).

15. 95 (Licenza di agenzie di prestiti sopra pegno).

16. 96 (Licenza agenzie di affari).

17. 100 (Autorizzazione nomina guardie particolari).

18. 102 (Licenza per esercizio investigazione privata).

19. 105 (Licenza locali meretricio).

20. 147 (Dichiarazione opera di pubblica utilita).

21. 154 (Licenza impianto funicolari, teleferiche, ecc.).

22. 179 (Abilitazione di navi alla navigazione).

23. 180 (Certificato immatricolazioni aeromobili).

24. 181 (Certificato navigabilita' aeromobili).

25. 202 (Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di professioni, arti e mestieri).

26. 203 (Iscrizione nel ruolo degli amministratori giudiziari).

27. 215 (Licenza di fabbricazione e montaggio di apparecchi e materiali radioelettrici).

28. 216 (Licenza per riparazione e vendita di apparecchi radioelettrici).

Art. 3

1. Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono raddoppiate:

2. 23 (Autorizzazione alla produzione di specialita' medicinali, ecc.).

3. 55 (Licenza di appostamento fisso di caccia).

4. 56 (Permessi rilasciati dal concessionario a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve).

5. 58 (Licenza pesca lacuale e fluviale).

6. 72 (Licenza per spari di armi da fuoco e accensione di fuochi artificiali).

7. 82 (Licenza balli, the' danzanti, ecc.).

8. 86 (Licenza vendita bevande ultralcooliche).

9. 91 (Licenza per corse di cavalli, esercizio di totalizzatori,
ecc.).

10. 101 (Licenza per prestazione di opere di vigilanza privata, ecc.). 104 (Licenza di impianto escensori, ecc.).

11. 107 (Licenza per rimessa autoveicoli e vetture, ecc.).

12. 111 (Prima vidimazione libri di commercio).

13. 112 (Vidimazione annuale libri di commercio).

14. 113 (Iscrizione nel registro delle imprese).

15. 115 (Iscrizione di modificazioni dell'atto costitutivo, ecc.).

  1. 121) ) (Licenza fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti
    preziosi).

  2. 155 (Licenza di esercizio funicolari e teleferiche).

  3. 163 (Iscrizione di ipoteche sulle miniere).

  4. 166 (Concessione di derivazione acque pubbliche).

  5. 167 (Concessione di occupazione spiagge lacuali).

  6. 168 (Permesso di esecuzione di opere idrauliche).

  7. 169 (Occupazione e attraversamento alvei, fiumi, torrenti, ecc.).

  8. 170 (Esecuzione di lavori di acquicoltura, ecc.).

  9. 173 (Licenza autotrasporto merci).

  10. 174 (Concessione di esercizi di navigazione interna).

  11. 175 (Concessione di esercizi servizi pubblici navigazione interna, ecc.).

  12. 176 (Concessione di esercizi servizi pubblici navigazione interna per rimorchio, ecc.).

  13. 177 (Autorizzazione trasporto con navi e galleggianti).

  14. 178 (Licenza trasporto legname).

  15. 184 (Permesso trasporto persone su autocarri).

  16. 185 (Permesso per corse fuori linea).

  17. 186 (Spedizione di patenti di grado nella marina).

  18. 208 (Iscrizione nell'albo degli esattori imposte dirette).

Art. 4

1. Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono triplicate:

2. 57 (Costituzione di riserve chiuse).

3. 60 (Licenza per la fabbricazione, raccolta e smercio di esplosivi e armi non da guerra).

4. 117 (Istituzione borse valori).

5. 118 (Autorizzazione per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere, ecc.).

6. 119 (Autorizzazione per esercizio industrie assicurative).

7. 157 (Licenza per fare opere o depositi su strade statali, ecc.).

8. 158 (Autorizzazione a condurre acque e attraversare strade con condutture, ecc.).

9. 160 (Autorizzazione a trasferire permessi di ricerca mineraria).

10. 206 (Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle amministrazioni ferroviarie e postelegrafiche).

11. 214 (Iscrizione nell'albo degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli).

Art. 5

1. Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato 4 al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono aumentate nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

2. 159 (Permesso per la ricerca di sostanze minerali) da lire 1000 a lire 10.000.

3. 161 (Decreto per concessioni minerarie) da lire 1000 a lire 20.000. 162 (Decreto che autorizza il trasferimento della concessione di miniere) da lire 1000 a lire 25.000.

4. 207 (Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta di rifiuti)

  1. a) da lire 600 a lire 3.000;

  2. b) da lire 800 a lire 4.000;

  3. c) da lire 1.000 a lire 5.000;

  4. d) da lire 2.000 a lire 10.000;

  5. e) da lire 3.000 a lire 15.000.

Art. 6

1. Per le voci aumentate o comunque modificate per effetto della legge 26 gennaio 1949, n. 10, le maggiorazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, vanno applicate sulla misura del tributo risultante dagli aumenti o dalle modificazioni stabiliti dalla predetta legge.

Art. 8

1. Alla tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1547, n. 604, sono aggiunte le seguenti voci:

2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----2

Art. 10

1. Il Governo e' delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore delle presente legge, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una piu' precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse.

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1952.

2. Le tasse, di cui all'art. 1, n. 22, lettera b), n. 28, sottonumero 2, n. 42, lettera b), n. 43, lettera b), le tasse annuali di cui all'art. 8 della presente legge, nonche' le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1 gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI