Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni agli impianti ferroviari ed alle case economiche dei ferrovieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 per provvedere alla riparazione dei danni subiti dalle linee, da fabbricati, dagli impianti e dal materiale d'esercizio delle ferrovie dello Stato, in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951.
2. E' altresi' autorizzata la spesa di 50.000.000 di lire per provvedere alla riparazione dei danni subiti, in conseguenza delle stesse calamita', dai fabbricati della "Gestione delle case economiche per i ferrovieri".
Art. 2
1. Per provvedere alle spese previste dal precedente articolo 1 il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 3.650.000.000.
2. All'onere sopraindicato si fara' fronte con una parte del ricavato del prestito "Buoni del tesoro novennali 5 per cento 1961" di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello delle Ferrovie dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - VANONI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO