Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Lo Stato corrispondera', a partire dall'esercizio finanziario 1953-54, un contributo annuo di lire 25.000.000 all'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, istituito con legge 23 febbraio 1952, n. 101, per l'attuazione delle opere cui questo) deve provvedere per quanto disposto dall'art. 1 della legge stessa.
Art. 2
1. Sul contributo di cui all'articolo precedente l'Ente assegnera' direttamente lire 12.000.000 ai quattro Comuni della zona mineraria, ripartite in base alla popolazione censita (Rio Marina, Rio Elba, Porto Azzurro, Capoliveri), affinche' provvedano all'esecuzione delle opere pubbliche attinenti alle finalita' indicate nella lettera b) dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1952.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge sara' provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA - ROMITA - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO