Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 251.800.000 a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra ad integrazione del bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50 e di un contributo straordinario di lire 1.655.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.
Art. 2
1. Alla copertura degli oneri di cui all'art. 1 viene provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 4 novembre 1951, n. 1196 (terzo provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1950-51) in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO