Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 175.000.000 (centosettantacinquemilioni) per provvedere alla riparazione dei danni subiti dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi delle ferrovie dello Stato, a seguito delle alluvioni dell'autunno 1953.
Art. 2
1. Per provvedere alle spese previste dai precedente articolo il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 175.000.000.
Art. 3
1. Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata possono essere accordati concorsi dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Art. 4
1. Per la concessione dei concorsi previsti dall'art. 3 e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1953-1954 della somma di lire 230.000.000.
Art. 5
1. Alla copertura dell'onere indicato nei precedenti articoli sara' fatto fronte con una parte del gettito del l'addizionale di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali, istituita con legge 27 dicembre 1953, n. 938.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello delle Ferrovie dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - MATTARELLA GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO