Disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali e artigiane, colpite da pubbliche calamita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato da lire 5.000.000.000 a lire 5.350.000.000.
2. Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge di cui al comma precedente viene elevato da lire 1.500.000.000 a lire 2.000.000.000.
3. Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis dello stesso decreto-legge e' aumentato da lire 750.000.000 a lire 900.000.000.
Art. 2
1. Il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e sostituito dal seguente:
"Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'Industria e commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, puo' autorizzare per le operazioni di cui all'art. 2, la forma di prestito consolidato fin dall'inizio".
Art. 3
1. Il primo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' sostituito dal seguente "Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 900.000, potra' essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a lire 180.000".
Art. 4
1. Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e delle norme contenute nei precedenti articoli, l'esistenza dei caratteri di pubblica calamita' per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge e' dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio, sul proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 5
1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte con parte del ricavato del prestito pubblico autorizzato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - VILLABRUNA - DE PIETRO - GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO