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Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione e l'arredamento del nuovo Palazzo di giustizia di Rieti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La spesa per la costruzione e l'arredamento dei locali ad uso degli uffici giudiziari che hanno sede nel comune di Rieti e' assunta dallo Stato nel limite di lire 150.000.000.

Art. 2

1. Il Ministero dei lavori pubblici, che e' incaricato della esecuzione della presente legge, provvedera' per l'esercizio finanziario 1955-56 con i fondi per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario da assegnare al Provveditorato delle opere pubbliche di Roma.

Art. 3

1. Restano a carico del comune di Rieti tutti gli altri obblighi ed adempimenti ad esso derivanti dall'applicazione delle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - ROMITA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO