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Indennita' di servizio serale e notturno e indennita' professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenenti a determinate categorie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 4

1. Al maggior onere di lire 184.680.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 44 (lire 4.680.000), 157 (lire 40.000.000), 177 (lire 80.000.000), 190 (lire 20.000.000) e 245 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO