Ulteriore spesa di 300 milioni di lire, per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La spesa di lire 1 miliardo autorizzata con l'art. 1 della legge 6 giugno 1952, n. 682, e la spesa di lire 100 milioni autorizzata con l'art. 1 della legge 9 aprile 1953, n. 288, per intensificare l'attivita' di ricerche e di sperimentazione da parte delle Stazioni sperimentali per l'industria, nonche' per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali da parte di altri enti idoneamente attrezzati, in settori per i quali non esistono stazioni sperimentali, sono aumentate a lire 1 miliardo e 400 milioni complessivamente.
Art. 2
1. All'onere di 300 milioni di lire derivante dallo stanziamento di cui all'articolo precedente si fara' fronte con il versamento in entrata, per l'importo corrispondente, degli avanzi risultanti alla chiusura di gestioni relative a fondi di conguaglio disciplinati dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio per l'esecuzione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - VILLABRUNA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO