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Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188, e' sostituito dal seguente:
"La libera docenza puo' essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.
In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facolta' o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facolta' accompagna col proprio parere, la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia cui e' chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui e' da indire lo sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.
Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso puo' essere superato.
Nel numero massimo di cui al precedente comma non sono da comprendere le abilitazioni da conferirsi ai candidati gia' in possesso di diploma d'abilitazione alla libera docenza in altra disciplina".
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla sessione di esami d'abilitazione alla libera docenza indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Art. 2

1. Il Ministro per la pubblica istruzione puo' conferire l'abilitazione alla libera docenza, nella sessione di esami indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188, anche a coloro per i quali la Commissione giudicatrice abbia formulato giudizio di idoneita'.

2. A tal uopo, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di riconvocare le Commissioni, le quali abbiano gia' concluso i loro lavori, affinche' esse integrino il loro giudizio.

Art. 3

1. Il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (Sezione 1), a norma dell'art. 3 della legge 26 marzo 1953, n. 188, e' obbligatorio, ma non vincolante. In caso di dissenso, il Ministro per la pubblica istruzione non e' tenuto a motivare il proprio provvedimento.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO