Concessione di un contributo straordinario di lire 80 milioni all'istituto per le relazioni culturali con l'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine di tre mesi, per la liquidazione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, previsto dall'art. 1 della legge 16 aprile 1953, n. 409, e' portato a otto mesi.
Art. 2
1. E' autorizzata la erogazione della somma di lire 80 milioni per far fronte alle ulteriori spese di liquidazione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.
Art. 3
1. Alla spesa di cui al precedente art. 2 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.
2. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - CAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO