Promozioni in soprannumero nei gradi di colonnello e di tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' conferita al Ministro per l'interno la facolta' di promuovere, a scelta, al grado di colonnello, quattro tenenti colonnelli del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al grado di tenente colonnello quattro maggiori appartenenti allo stesso ruolo.
2. La scelta degli ufficiali da promuovere deve essere fatta fra quelli reclutati ai sensi della legge 26 gennaio 1942, n. 39. Le promozioni si intendono fatte in soprannumero, con obbligo per l'Amministrazione di riassorbirle nel termine di sei anni a partire dal 1 gennaio 1957.
Art. 2
1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1953-54.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO