diritto.io

Riapertura del termine per esercitare la facolta' di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il termine di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518, entro il quale gli impiegati, gia' esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali, avevano facolta' di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, e' riaperto per un periodo di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1951
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO